Legge sul recupero ai fini abitativi del sottotetto in Piemonte

LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 21/1998 - NORME PER IL RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI
Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura.
Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto, il recupero è soggetto a concessione edilizia.
Il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi è ammesso anche in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi, previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati.
Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato, il rilascio della concessione edilizia, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

La legge prevede la distinzione dei seguenti locali:

1)abitazione: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio;
2)accessori: bagni, posto cottura, verande, tavernette;
3)servizio: corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli.

Il sottotetto per essere recuperabile ai fini abitativi deve possedere le seguenti caratteristiche:

- per i vani descritti al primo punto l'altezza media interna è fissata in non meno di m 2,40 (2,20 per i comuni montani), per gli spazi accessori o di servizio l'altezza è riducibile a m 2,20 (2,00 per i comuni montani);
- il secondo parametro da rispettare è l'altezza della parete minima che non può essere inferiore a m 1,60 (1,40 per i comuni montani) per gli spazi ad uso abitazione ed a m 1,40 (1,20 per i comuni montani) per gli spazi accessori e di servizio;
N.B. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio (In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è obbligatoria).
- il sottotetto deve essere legittimamente realizzato alla data di entrata in vigore della presente legge (6 agosto 1998);
- gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali.